|
PROTEZIONE DAL RISCHIO AMIANTO |
|
|
|

| Decreto Legislativo 257/2006. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale un nuovo dectero legislativo riguardante la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. Dal 26 settembre saranno abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. |
Il presente decreto apporta delle modifiche al dlgs 626/94 e alle sue successive modificazioni. Inoltre vengono aggiunte delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione dell'amianto. Vengono previsti obblighi per il datore di lavoro riguardanti le misure preventive da prendere per lavorare in sicurezza, tra le quali, oltre alla valutazione di rischio da compiersi all'inizio dei lavori, c'è la misurazione periodica della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. Il valore limite, fissato per 8 ore di lavoro, è pari a 0,1 fibre per centimetro cubo d'aria. Oltre questa soglia il datore è tenuto a individuare al più presto le cause e ad adottare adeguate misure di sicurezza. Tra le misure di prevenzione e protezione previste ci sono indumenti adeguati e dispositivi di protezione individuale che dovranno essere forniti ai lavoratori e restare all'interno dell'impresa per essere smaltiti secondo le norme previste dalla normativa vigente riguardante i rifiuti pericolosi. Questo decreto entrerà in vigore il 26 settembre 2006, data a partire dalla quale saranno abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. |